Art. 2.
(Assenza di consenso dell'indagato
o dell'imputato).

      1. In assenza di consenso dell'imputato o dell'indagato a procedere al prelievo ematico ai fini di cui all'articolo 1, il prelievo di materiale biologico finalizzato all'espletamento dell'analisi del DNA è effettuato ricorrendo a metodiche tali da non compromettere la salute dell'individuo e la dignità e il decoro della persona. La scelta delle metodiche deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.
      2. Il prelievo del materiale biologico dell'imputato o dell'indagato e la successiva analisi del DNA sono effettuati da medici e da analisti di laboratorio con specifica e comprovata esperienza. Il prelievo e i successivi accertamenti di confronto sono svolti presso strutture pubbliche adeguatamente attrezzate e in condizioni di sicurezza clinica.